La bozza del Ddl. di bilancio 2024 ripropone il regime della rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni, confermando la disciplina prevista per il 2023.
Si conferma quanto risposto dal Governo nell’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze della Digicam n. 5-01479 in merito alla possibilità di modificare il termine per optare per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, quotate e non quotate, e dei terreni, agricoli ed edificabili (ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001), che per il 2023 risulta stabilito nel 15 novembre 2023. In questo caso, la proroga si sarebbe trasformata nella riproposizione dell’agevolazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2024.
Anche il prossimo anno, poi, la rivalutazione dovrebbe essere applicabile alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.
Secondo la bozza, in luogo del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni (agricoli o edificabili), sarà possibile assumere il c.d. “valore di perizia”.
In sintesi, per le partecipazioni e i terreni posseduti al 1° gennaio 2024, occorrerà che:
– un professionista abilitato (advert esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
– entro il 30 giugno 2024 il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre fee annuali di pari importo. Sulle fee successive alla prima è confermato che sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.
Inoltre, si conferma che, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla knowledge del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 comma 4 lettera a) del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
In sostanza, se al 1° gennaio 2024:
– le partecipazioni che si intende rivalutare risultano quotate, l’imposta sostitutiva del 16% si applica sul valore normale ex artwork. 9 comma 4 lett. a) del TUIR;
– le partecipazioni che si intende rivalutare risultano non quotate, l’imposta sostitutiva del 16% si applica sul valore individuato da una perizia di stima.
Resta fermo che qualora il contribuente intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni già rivalutate in passato (art. 7 del DL 70/2011 e circ. n. 47/2011, § 2):
– non sarà tenuto al versamento delle fee ancora pendenti della precedente rivalutazione;
– potrà scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.
Inoltre, sarà possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato:
– entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73;
– calcolato a decorrere dalla knowledge in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla knowledge del versamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima rivalutazione che viene effettuata.
Sempre in tema di imposta sostitutiva, si ricorda che secondo la Cassazione 12 aprile 2019 n. 10298 non può essere riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva per gli eredi di un contribuente che, prima del decesso, aveva perfezionato la rideterminazione dei valori di acquisto delle proprie partecipazioni ex artwork. 5 della L. 448/2001.
Story disposizione, attribuendo alla libera scelta del contribuente la facoltà di accedere all’imposta sostitutiva, prevede anche che l’opzione sia irreversibile: pertanto, il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento rateale, sia che abbia scelto di avvalersi di quello in un’unica soluzione (Cass. nn. 24057/2014 e 24953/2015). La scelta del contribuente, infatti, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 c.c., non sussistendo pertanto i presupposti per la procedura di rimborso ex artwork. 38 del DPR 602/73.
Infine, si ricorda che secondo l’Agenzia delle Entrate il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni è un’opzione definitiva del contribuente che l’ha posta in essere.
Advert avviso dell’Amministrazione finanziaria, quindi, il contribuente non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata ed è tenuto a completare il versamento rateale anche quando, advert esempio, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato (circ. Agenzia delle Entrate nn. 47/2011 e 35/2004).